Art. 4. Interventi per irregolarita' nelle operazioni elettorali
I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia al prefetto e al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, in caso di irregolarita', puo' provvedere all'annullamento delle elezioni.
Avverso i risultati delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso al Ministero predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi sull'albo consortile.
I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia al prefetto e al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, in caso di irregolarita', puo' provvedere all'annullamento delle elezioni.
Avverso i risultati delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso al Ministero predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi sull'albo consortile.