Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947
Articolo 3Articolo 5
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12 agosto 1962
Art. 4. Interventi per irregolarita' nelle operazioni elettorali

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia al prefetto e al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, in caso di irregolarita', puo' provvedere all'annullamento delle elezioni.
Avverso i risultati delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso al Ministero predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi sull'albo consortile.
Entrata in vigore il 12 agosto 1962
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