Articolo 294 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 293Articolo 295
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11 luglio 1940
Art. 294.

La carta d'identita' od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubbliica sicurezza.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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