Articolo 205 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 204Articolo 206
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11 luglio 1940
Art. 205.

Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'art. 15 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediario nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicita', e simili.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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