Articolo 58 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 57Articolo 59
Versione
11 luglio 1940
Art. 58.

La denuncia e' fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita'.

Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una localita' all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato.

Chi denunzia, un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui e' in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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