Articolo 38 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
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11 luglio 1940
Art. 38.

La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalita' e alla firma del richiedente, deve indicare:

a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;

b) le generalita' e la residenza del destinatario, nonche' il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;

c) la specie e la quantita' dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940