Articolo 174 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 173Articolo 175
Versione
11 luglio 1940
Art. 174.

Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:

a) alberghi, pensioni e locande;

b) dormitori privati;

c) ristoranti e trattorie;

d) caffe' e bars;

e) osterie e osterie con cucina;

f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;

g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;

h) alberghi diurni e bagni pubblici;

i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili;

l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente