Art. 174.
Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffe' e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.
Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffe' e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.