Articolo 152 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 151Articolo 153
Versione
11 luglio 1940
>
Versione
17 agosto 2001
Art. 152.

Fermo il disposto degli articoli 12 e 13, del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

((Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.))
Entrata in vigore il 17 agosto 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente