Articolo 75 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
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11 luglio 1940
Art. 75.

Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.

La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.

Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate della Stato che ne facciano domanda puo' essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata, da un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso e' in servizio attivo permanente.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940