Articolo 115 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 114Articolo 116
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11 luglio 1940
Art. 115.

Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita sopraluogo, questa e' eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podesta', secondo la rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940