Articolo 12 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 11Articolo 12 bis
Versione
11 luglio 1940
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Versione
17 agosto 2001
Art. 12.

((Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti.

Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attivita' autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.

Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.))
Entrata in vigore il 17 agosto 2001
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