Articolo 176 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 175Articolo 177
Versione
11 luglio 1940
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Versione
2 giugno 1981
Art. 176.

Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche' la quantita' contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a ((litri 0,200)) per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a ((litri 0,33)) per le altre.

Per le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
Entrata in vigore il 2 giugno 1981
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