Art. 176.
Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche' la quantita' contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a ((litri 0,200)) per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a ((litri 0,33)) per le altre.
Per le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche' la quantita' contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a ((litri 0,200)) per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a ((litri 0,33)) per le altre.
Per le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.