Articolo 252 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 254Articolo 252 bis
Versione
11 luglio 1940
>
Versione
21 ottobre 2008
Art. 252.

((1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione e' rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualita' dei servizi.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente