Articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 luglio 1940
>
Versione
17 agosto 2001
Art. 11.

Le autorizzazioni, di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita' civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.

((In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi.))
Entrata in vigore il 17 agosto 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente