Articolo 187 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 186Articolo 188
Versione
11 luglio 1940
Art. 187.

Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale , gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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