Art. 187.
Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale , gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale , gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.