Articolo 250 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 249Articolo 251
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11 luglio 1940
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21 ottobre 2008
Art. 250.

((1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.

2. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attivita'.

3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.

4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.

6. Il giuramento, quando e' prescritto, e' prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.

7. Fatte salve le altre responsabilita' previste dalla legge, lo svolgimento di attivita' per le quali e' prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2008
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