Articolo 6 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 4 bisArticolo 7
Versione
11 luglio 1940
Art. 6.

L'autorita' di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equita' che valga a prevenire eventuali incidenti.

Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.

Il processo verbale, firmato dallo parti e dal funzionario, puo' essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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