Articolo 4 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 3Articolo 4 bis
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11 luglio 1940
Art. 4.

L'autorita' locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.

Il Prefetto puo', con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di P.
S. nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podesta' relativamente ai servizi di polizia.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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