Articolo 161 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 160Articolo 159
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11 luglio 1940
Art. 161.

La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge, e' subordinata all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

Ogni infrazione alle norme stesse, ancorche' dovuta a sola negligenza del concessionario, puo' dar luogo a revoca della licenza.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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