Articolo 256 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 252Articolo 257
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11 luglio 1940
Art. 256.

Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento.

La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non puo' essere rinnovata se non consti che permane la qualita' di guardia particolare giurata.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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