Articolo 156 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 155Articolo 157
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11 luglio 1940
Art. 156.

L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorita' di pubblica sicurezza di concerto con l'autorita' sanitaria.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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