Articolo 61 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 62Articolo 64
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11 luglio 1940
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17 agosto 2001
Art. 61.

La licenza pel porto d'armi e' rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia ((in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,)) su apposito libretto personale, formato:

a) da, una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e dei connotati;

b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita dall' art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509 , sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

((Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.))
Entrata in vigore il 17 agosto 2001
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