Articolo 69 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 68Articolo 70
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11 luglio 1940
Art. 69.

Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorita' competente non ne faccia richiesta.

Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie non scaduta.

La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dall'atto di consenso di cui allo art. 44 della legge.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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