Articolo 255 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 254Articolo 252 bis
Versione
11 luglio 1940
Art. 255.

Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a. prova contraria.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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