Provvedimento: […] Nel caso di specie, il verbale è stato redatto contestualmente all'intervento delle guardie giurate ed è anche stato controfirmato dagli attori (Cfr. doc. n. 1, C, D di parte attrice). A tal proposito, si reputa opportuno richiamare l'art. 255 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ossia il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773. Tale norma recita: “Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria”. Ebbene, il Tribunale reputa che, nella fattispecie, la presunzione iuris tantum possa intendersi superata, avendo gli attori fornito prova contraria rispetto alla contestazione mossa con verbali dell'Istituto di
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