Articolo 42 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
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11 luglio 1940
Art. 42.

Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, e' subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940