Art. 42.
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, e' subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, e' subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.