Articolo 251 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 250Articolo 252
Versione
11 luglio 1940
>
Versione
21 ottobre 2008
Art. 251.

((Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare puo' essere autorizzata alla custodia di piu' proprieta' appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso piu' istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima societa' o da questa controllati, secondo le modalita' regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorita' per le finalita' di vigilanza previste dalla legge.))

Non puo' essere attribuita la qualita' di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprieta' che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente