Art. 251.
((Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare puo' essere autorizzata alla custodia di piu' proprieta' appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso piu' istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima societa' o da questa controllati, secondo le modalita' regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorita' per le finalita' di vigilanza previste dalla legge.))
Non puo' essere attribuita la qualita' di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprieta' che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.
((Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare puo' essere autorizzata alla custodia di piu' proprieta' appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso piu' istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima societa' o da questa controllati, secondo le modalita' regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorita' per le finalita' di vigilanza previste dalla legge.))
Non puo' essere attribuita la qualita' di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprieta' che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.