Articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 8Articolo 10
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11 luglio 1940
Art. 9.

I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.

La relazione della notifica, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione.

La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940