Articolo 254 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
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11 luglio 1940
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21 ottobre 2008
Art. 254.

((1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.

2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualita', ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalita', gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.

4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2008
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