Articolo 98 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 97Articolo 101
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11 luglio 1940
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27 dicembre 2002
Art. 98.

((Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, e' richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.

Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento.
Per le relative attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purche' contenuti nelle loro confezioni originali.))
Entrata in vigore il 27 dicembre 2002
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