Articolo 83 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 82Articolo 84
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11 luglio 1940
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15 novembre 1994
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27 dicembre 2002
Art. 83.

((I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.))

L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino o caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.

((L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze.))

L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.
(22)

--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773 " di cui agli artt. 82 e 83 del presente provvedimento.
Entrata in vigore il 27 dicembre 2002
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