Articolo 292 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
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11 luglio 1940
Art. 292.

Nei casi in cui la legge consente che la identita' personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identita', e' considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto di armi e i passaporti per l'estero.

L'identita' dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato puo' esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.

E' considerata titolo equipollente alla carta di identita' anche la tessera comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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