Articolo 118 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
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11 luglio 1940
Art. 118.

La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge: pero' gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge, possono esercitare la loro attivita' in base a semplice visto dell'autorita' locale di P. S., che potra' imporre speciali modalita' per lo spettacolo.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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