Articolo 130 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 129Articolo 131
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11 luglio 1940
Art. 130.

L'avviso di cui e' parola nell'art. 75 della legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:

a) le generalita' e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;

b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonche', in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940