Art. 231.
Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano », ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attivita' diretta a speculare sull'altrui credulita', o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtu' straordinarie o miracolose.
Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano », ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attivita' diretta a speculare sull'altrui credulita', o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtu' straordinarie o miracolose.