Articolo 231 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 227Articolo 229
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11 luglio 1940
Art. 231.

Sotto la denominazione di « mestiere di ciarlatano », ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attivita' diretta a speculare sull'altrui credulita', o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtu' straordinarie o miracolose.
Entrata in vigore il 11 luglio 1940
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