Articolo 5 delle Disposizioni preliminari
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 luglio 1965
Art. 5.


Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.
Entrata in vigore il 1 luglio 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente