Articolo 6 delle Disposizioni preliminari
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 luglio 1965
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Versione
10 novembre 1966
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Versione
16 novembre 1978
Art. 6.

1. Salvo quanto previsto nei punti successivi, alle merci dichiarate per l'importazione i dazi si applicano secondo l'aliquota vigente alla data in cui e' accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione.
La dichiarazione d'importazione non puo' essere accettata fino a quando le merci non siano arrivate negli spazi doganali o in altra luogo autorizzato dalla dogana per le operazioni di sdoganamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano arrivate negli spazi doganali anche le merci esistenti a bordo delle navi ancorate in porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purche' sia stato presentato il manifesto, nonche' le merci che in deposito o punto franco sono state poste sotto diretto controllo della dogana.
2. ((Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche' la merce non sia stata gia' lasciata alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.
La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli)) ((11))
3. Alle merci soggette ad un dazio la cui aliquota e' fissata in funzione di determinati periodi dell'anno e che, direttamente provenienti dall'estero, sono inoltrate con bolletta di cauzione dalla dogana di entrata ad altra dogana per l'immissione in consumo, si applica l'aliquota del dazio in vigore alla data del rilascio della bolletta di cauzione medesima, se piu' favorevole, purche' a tale data sussistessero tutte le condizioni necessarie per poter consentire l'immissione in consumo della merce presso la prima dogana.
4. Alle merci sotto sequestro o cadute in confisca il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno in cui esse sono rilasciate o vendite.
5. Alle merci provenienti da naufragio ed a quelle abbandonate il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno della vendita.
6. Alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, con bolletta di cauzione, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, il dazio si applica secondo l'aliquota vigente alla data della scadenza del termine assegnato nella bolletta medesima.
Le sovrimposte di confine, le imposte e sovrimposte di consumo, i diritti erariali ed i diritti di monopolio si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, secondo le aliquote vigenti al momento dell'uscita delle merci stesse dagli spazi doganali, dai depositi franchi, dai depositi doganali, dai magazzini generali o, per le operazioni eseguite in altri luoghi autorizzati dalla dogana, al momento del rilascio delle merci alla libera disponibilita' dell'importatore. Nei casi previsti ai precedenti punti 4, 5, e 6; per l'applicazione dei tributi anzidetti si osservano le disposizioni stabilite per l'applicazione del dazio. (1d)

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AGGIORNAMENTO (1d)
Il D.L. 9 novembre 1966, n. 912 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1143 , ha disposto (con l'art. 8) che "In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , le partite di olio di oliva dichiarate per l'importazione in data anteriore al 10 novembre 1966 e non ancora lasciate alla libera disponibilita' dell'importatore, in luogo del dazio, sono soggette al prelievo stabilito dal regolamento del 22 settembre 1966, n. 136/66 .
Per le temporanee importazioni di olio di oliva effettuate prima del 10 novembre 1966, in luogo del dazio, e' dovuto, in caso di nazionalizzazione, il diritto di prelievo stabilito dal precedente comma".
------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ha disposto (con l'art.3) che "La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976".
Entrata in vigore il 16 novembre 1978
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