Art. 4. Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari 1. All' articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il numero 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 , 2622 , 2626 , 2627 , 2628 , 2629 , 2632 , 2633 e 2634 del codice civile .". Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta). - Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 , 2622 , 2626 , 2627 , 2628 , 2629 , 2632 , 2633 e 2634 del codice civile ;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'.".
- Si riporta per opportuna conoscenza il testo dell'art. 216 del riportato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 :
"Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I, del codice penale , la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.".
- Per il testo vigente degli articoli 2621 , 2622 , 2626 , 2627 , 2628 , 2629 , 2632 , 2633 e 2634 del codice civile , si veda l'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.
"1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 , 2622 , 2626 , 2627 , 2628 , 2629 , 2632 , 2633 e 2634 del codice civile .". Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta). - Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 , 2622 , 2626 , 2627 , 2628 , 2629 , 2632 , 2633 e 2634 del codice civile ;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'.".
- Si riporta per opportuna conoscenza il testo dell'art. 216 del riportato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 :
"Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I, del codice penale , la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.".
- Per il testo vigente degli articoli 2621 , 2622 , 2626 , 2627 , 2628 , 2629 , 2632 , 2633 e 2634 del codice civile , si veda l'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.