Articolo 2 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61
Articolo 1Articolo 3
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16 aprile 2002
Art. 2. Circostanza aggravante del reato previsto dall'articolo 622 del codice penale 1. All' articolo 622 del codice penale , dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 622 del codice penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.".
Entrata in vigore il 16 aprile 2002
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