Articolo 2 del Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112
Articolo 1 terArticolo 5
Versione
23 maggio 2003
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Versione
22 luglio 2003
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (( 01. All' articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , il terzo comma e' abrogato.
02. All' articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , la parola: "commissioni" e' sostituita dalla seguente: "sottocommissioni" )) ((1. All' articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37 , dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 , e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta"))
Entrata in vigore il 22 luglio 2003
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