Art. 23. Vigilanza governativa 1. All'autorita' di vigilanza compete, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione di cui all'articolo 22, dei piani pluriennali di viabilita', del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, dello schema di programma annuale di attivita' dell'Ente e delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.
2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma terzo, del presente statuto.
2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma terzo, del presente statuto.