Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 novembre 2001
Art. 8. L'amministratore 1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 . L'amministratore e' revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili, nonche' nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle societa'.
2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessita' e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore e' tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attivita' svolta.
3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle societa' per azioni.
4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente e' regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 :
"2. L'amministratore dura in carica cinque anni.
L'incarico e' revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonche' qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili".
Entrata in vigore il 11 novembre 2001
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