Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 novembre 2001
Art. 5. Compiti del consiglio 1. Sono di competenza del consiglio:
a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attivita' dell'Ente da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , e le revisioni annuali;
c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative variazioni;
d) l'approvazione dei capitolati generali;
e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;
f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonche' degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;
g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;
h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;
i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;
l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale, nonche' la relativa dotazione organica;
m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto.
2. Il consiglio puo' esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 :
"Art. 3 (Finanziamento e programmazione dell'attivita).
- 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonche' dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall' art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 , tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalita' stabilite negli accordi di cui al comma 3.
L'Ente non puo' impegnare ne' erogare somme eccedenti le entrate.
2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilita', ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.
3. Il programma di cui al comma 2 e' realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.
4. Il Ministro del tesoro puo' autorizzare, in conformita' al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.
5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e' riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 11 novembre 2001
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