Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 novembre 2001
Art. 9. Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore 1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere piu' anziano nella carica o a parita' di anzianita' nella carica dal piu' anziano di eta'.
2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresi' essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore.
3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere piu' anziano esplica le funzioni ed esercita le attivita' di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.
Entrata in vigore il 11 novembre 2001
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