Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 gennaio 1973 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 agosto 2026 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 19445 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19445 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente – Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere – Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere – Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere – Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10290/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, nella via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2025, n. 21271Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 21271 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 25/07/2025 Sezione Tributaria rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sul metro di giudizio da adottare - viste anche “la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale”, nonché la mancanza di precise indicazioni “su quanto a fondo ci si debba spingere” - nella valutazione della prova di resistenza e delle difese addotte dal contribuente. Osservano, segnatamente, i giudici rimettenti che: • ferme talune specifiche previsioni di legge, almeno fino alla recente introduzione dell'art. 6 bis nella …Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
- giurisdizione tributaria·
- art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE·
- prova di resistenza·
- giudizio di prognosi postuma·
- tributi armonizzati·
- art. 12 co. 7 l. 212/2000·
- violazione diritti di difesa·
- invalidità atto impositivo·
- onere della prova
Versioni del testo
- Titolo PRIMO : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Operazioni imponibili
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell'esercizio di arti e professioni.
L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate. - Articolo 2Art. 2. Cessioni di beni
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti e acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
5) la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto, ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative edilizie, nonche' le assegnazioni ad associati o partecipanti fatte a qualsiasi titolo da altri enti privati o pubblici diversi dalle societa', compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalita' giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerati cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro compresi le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali e marche assicurative; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilita' separata; terreni, comprese le aree edificabili, e le relative pertinenze e scorte incluse nella cessione; giornali quotidiani;
b) le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio;
c) le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati;
d) le cessioni di cui al n. 4) fatte ad enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica;
e) le cessioni di cui al n. 4) fatte a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 ;
f) i conferimenti nelle societa' ed enti di cui al n. 6) ed i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni.