Articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 49Articolo 57
Versione
13 gennaio 1973
Art. 86. Sanzioni per indebita detrazione

Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e' punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.
Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1973
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