Articolo 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 26Articolo 30 bis
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1 febbraio 1979
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1 gennaio 1981
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30 giugno 2021
Art. 36-bis. Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle ((indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma)) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. (21) ((209))
Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili. (27)
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. (20)

--------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1982. --------------- AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Entrata in vigore il 30 giugno 2021
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