Articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 54 quinquiesArticolo 49
Versione
13 gennaio 1973
Art. 84. Dichiarazione di detrazione

Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 . Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantita' dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonche' il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il valore in base al quale e' stata liquidata l'imposta.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche' dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantita' complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo e' sufficiente indicare le fatture e le bollette di data piu' recente fino a concorrenza della quantita' di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):
a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti nello stato originario;
b) le quantita' di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantita' di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dallo inventario;
c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto; con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantita' complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);
e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e quelle risultanti dallo inventario.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1973
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