Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 40 sexiesArticolo 52
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13 gennaio 1973
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1 gennaio 1975
Art. 75. Norme applicabili

Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale , della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63 , convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 , e successive modificazioni.
((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734)) ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 , ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1975
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