Articolo 7 sexies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 13Articolo 9
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Art. 7-sexies. Territorialita' - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi). 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e); ((204)) f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 1 GIUGNO 2020, N. 45 ;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 1 GIUGNO 2020, N. 45 .


(129)

------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18 ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 2, lettera a)) che a decorrere dal 1 gennaio 2013 all'articolo 7-sexies, comma 1 "la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
- (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) che "dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e)";
- con (l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010";
- con (l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui all' articolo 7-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013". -------------- AGGIORNAMENTO (204)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , ha disposto (con l'art. 1, comma 725) che per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui al comma 1, lettera e-bis), del presente articolo, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 726) che la presente modifica si applica a partire dal 1 novembre 2020.
Entrata in vigore il 17 luglio 2020
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