Articolo 74 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 73 bisArticolo 74 quinquies
Versione
1 gennaio 1975
>
Versione
1 febbraio 1979
>
Versione
11 febbraio 1992
>
Versione
3 marzo 2000
>
Versione
1 gennaio 2001
>
Versione
31 marzo 2023
Art. 74-bis. Disposizioni per il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa.

Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542 .
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. (20)
((In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni)) .
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Entrata in vigore il 31 marzo 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente