Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
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31 marzo 2023
Art. 64. Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ((Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale)) . ((27))
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
-------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 , ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Entrata in vigore il 31 marzo 2023
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